domenica, 22 Dicembre 2024

Gli elementi fondamentali del diritto: seconda parte

Secondo capitolo della rubrica!

Mentre la scorsa volta ho strutturato l’articolo su un piano prevalentemente definitorio, oggi mi incentrerò più sull’aspetto pratico, per quanto possa essermi
possibile. Riprendendo comunque gli elementi fondamentali del diritto su cui ci siamo soffermati la volta scorsa.

 

 

L’interpretazione della norma

Parlando infatti di norme giuridiche, e differenziandole da quelle morali per la loro caratteristica intrinseca della sanzione,  abbiamo pur detto che non tutte le norme
sono uguali sul piano formale (mentre è quasi ovvio che siano distinte sul piano sostanziale, poichè una medesima norma non ha senso di essere valida 2 volte).
Quel quasi nella parentesi di specificazione però è d’obbligo, in quanto è comunque cosa non rarissima imbattersi su 2 norme inconciliabili tra loro. Talvolta ciò può
rivelarsi tale solo su un piano di mera apparenza, e dunque una norma B è posta complementare ad una norma A per specificarne il contenuto. Altre volte questa inconciliabilità può essere vera e propria ed è dunque fondamentale per l’interprete dotarsi di opportuni strumenti per stabilire il primato di una norma rispetto
l’altra.

 

 

 

Esistono diverse metodologie per risolvere le cosiddette antinomie normative (ovvero contrasto tra 2 norme di legge). 3 sono i criteri di riferimento:

 

CRITERIO GERARCHICO

nel nostro ordinamento inteso in senso lato vi è una pluralità di atti produttrici di effetti giuridicamente rilevanti. Classicamente si pensa alla sola legge, ma vi sono anche regolamenti, decreti, leggi regionali e così via, ed è pure logico che tutti gli atti hanno una forza diversa tra di loro. In base alla natura dell’atto quello può essere considerato fonte primaria o secondaria.
Fonti primarie sono quegli atti direttamente previsti dalla costituzione e sono dunque a numero chiuso, viceversa le fonti secondarie trovano loro fondamento in una legge. Il criterio gerarchico dunque risolve la antinomia normativa a favore della norma di rango superiore, e dunque quella di fonte primaria, se una norma di fonte secondaria fosse posta in contrasto alla norma “primatista” successivamente, l’effetto che questa consegue è l’annullamento.

 

CRITERIO CRONOLOGICO

 

In questo caso come presupposto vi sono 2 norme tra loro in conflitto ma di pari grado. Il principio di riferimento è qui LEX POSTERIORI DEROGAT
PRIORI, dove la legge successiva abroga quella antecedente.
Effetto è qui l’abrogazione, e non la cosidetta “abolizione” della legge”.
È una differenza tendenzialmente nulla per il senso comune ma che nel mondo giuridico ha sua ragion d’essere.
In questo caso assume rilievo la retroattività della legge, perchè solitamente la legge è sprovvista di tale requisito, ma è tuttavia possibile una espressa clausola
interna alla legge stessa che ne dia questa possibilità Tuttavia ciò è impossibile in campo penale, se non in presenza del “Favor rei”. Ovvero,  un reato commesso
anteriormente all’entrata in vigore di una legge non può essere sanzionato, ma se il reato è stato commesso e  successivamente è sopravvenuta una nuova legge volta a
diminuire la pena, questa si applicherà anche ai casi pendenti ed alle persone che stanno già scontando la pena detentiva.

 

 

CRITERIO DELLA COMPETENZA

 

Questo ,  a differenza dei 2 precedenti, regola i rapporti tra gli atti posti in essere da 2 istituzioni interne al medesimo stato (ma anche in caso di contrasto tra normativa dell’unione europea e normativa italiana).
Mentre prima una legge prevaleva rispetto l’altra per il proprio grado, poi successivamente per l’ordine temporale.  Qui la legge è come nel 2° caso del medesimo grado e dunque provvista della medesima forza. Tuttavia si tratta di stabilire su chi abbia la competenza per porre in essere quel dato atto, come nel caso dei conflitti tra stato e regioni.
Ai sensi dell’art 117 della costituzione vi sono materie espressamente di competenza statale, altre di competenza esclusiva regionale ed altre materie dette concorrenti nelle quali lo stato detta una “legge cornice”. Mentre gli enti regionali dovranno poi dare una normativa di dettaglio, ed è proprio in questo caso (oltre alle materie trasversali, ma sono queste di elaborazione giurisprudenziale, che non di produzione legislativa) che possono configurarsi conflitti.
Lo stato potrebbe porre in essere una legge lesiva delle prerogative degli organi regionali, così come è pure possibile il contrario. Si fa leva dunque su questo criterio
per stabilire quali tra le 2 normative è da ritenere legittima.

 

 

Dato letterale poco chiaro

Infine il problema delle norme non riguarda il solo fatto dito  essere tra di loro in contrasto, ma si pone anche quando il dato letterale non è esaustivo o se è proprio
assente.
Qualora vi sia una previsione legislativa, 3 sono le operazioni che il giurista deve eseguire in ordine cronologico:
a)Perseguire quanto più possibile una interpretazione letterale del testo normativo.
b)Optare per una interpretazione teleologica, volta ad estendere l’applicazione del dato letterale anche ad altri campi perseguendo la ragion d’essere della legge ricercando il fine per il quale è stata posta in essere quel determinato provvedimento normativo.
c)Applicare una interpretazione sistematica desumendo l’ambito operativo, la prescrizione del comportamento ed eventuali sanzioni di quel dato provvedimento in base  al settore del diritto nel quale quella “legge” si colloca.

 

La norma non esiste

Qualora la norma sia proprio assente, si può procedere mediante:

1)Analogia legis (analogia di legge) applicando ad un caso non previsto una norma conosciuta per un caso simile (nei primi anni del 900′, non essendoci una normativa sul trasporto aereo, si estendevano mediante analogia nella risoluzione dei conflitti le norme del codice navale).
2)Analogia iuris, ovvero ricercando una risoluzione al problema intrepretando i principi alla base dell’ordinamento.
Essendo però troppo aleatoria la scelta dell’analogia per i casi penali, non si può qui usare “in nome del Principio di tassatività”.

 

 

 

Come al solito, se avete dubbi, curiosità o critiche vi invito calorosamente a procedere nei commenti!

 

 

La prima puntata della rubrica del diritto la trovate qui

https://www.sistemacritico.it/diritto-gli-elementi-fondamentali/

 

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